09/03/2022 – Con una nota di chiarimento pubblicata il 7 marzo sul proprio sito web, l’Enea interviene sul tema del superecobonus 110% per i tetti non disperdenti.
Innanzitutto Enea ricorda che, secondo la definizione riportata nel DM 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” art. 2, comma 2, lettera a), per ‘superficie disperdente S (m2)’ si intende la ‘superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione’.
La necessità di chiarire la relazione tra definizioni e requisiti per i bonus deriva dalle modifiche normative intervenute nei mesi successivi all’istituzione del superbonus, in particolare quella introdotta dalla legge di bilancio 2021 che ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) nel seg…Continua a leggere su Edilportale.com]]>